Durante l'udienza fissata per gli incombetti di cui all'art. 569 cpc, abbiamo contestato, per l'esecutata, a verbale, la legittimazione attiva del procedente asserendo che non fosse documentata in modo sufficiente la prova dell'iscrizione al registro di cui all'art. 106 TUB. Il creditore procedente in surroga, ha chiesto un termine per documentare adeguatamente i suoi poteri di rappresentanza processuale e sostanziale. Il Giudice, ha ritenuto rilevanti le contestazioni del debitore ed ha concesso un termine per depositare la documentazione circa l'iscrizione nell'apposito albo speciale ex 106 TUB. Queste eccezioni sono state sollevate in udienza senza neanche dispiegare opposizione ex art 615 cpc. Quando le questioni eccepite hanno fondatezza e sono rilevabili d'ufficio i Giudici devono appurare la legittimità dell'operato dei creditori procedenti e non procedere supinamente con la vendita forzata dei beni. In definitiva affidarsi a professionisti esperti del settore fa la differenza. Per info: https://www.studiolegaledmg.it